Dirimendo il contrasto insorto tra le sezioni, la Suprema Corte ha statuito che per le controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari professionali di avvocato ai sensi della legge n. 794/1942 è competente il Tribunale in composizione collegiale attesa la riserva di cui all'art. 50 bis c.p.c. L'ordinanza resa non è impugnabile Va pertanto accolto il ricorso principale proposto dall'avv. prof. Piero Lorusso e cassate le ordinanze rese dal Tribunale di Bari.