Tribunale Reggio Emilia, sentenza 13.10.2012 A seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della L. n. 183/2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione ex lege in Cancelleria ex art. 82, R.D. n. 37/1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale. (*) Riferimenti normativi: art. 125 c.p.c.; L. 12 novembre 2011, n. 183.