La morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., comma 4, l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l'avviso d'udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366, comma 2, c.p.c., essendo il diritto del difensore non domiciliato in Roma, di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso, adeguatamente salvaguardato.