La Corte d'Appello di Napoli, VIII Sezione Penale , Consigliere Delegato , Dottor Furio Cioffi, ha emesso, in tema di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ordinanza chiarificatrice sul momento in cui deve essere indicato il difensore e sulle conseguenti necessità documentali. La decisione , emessa il 18/07/12, nasceva dall'opposizione di un detenuto , non ammesso al beneficio de quo poichè alla relativa domanda non risultava essere stata allegata la certificazione di iscrizione del difensore nell'elenco degli Avvocati eleggibili per il patrocinio a carico dello Stato. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto con questa motivazione che ricostruisce in maniera interessante l'istituto anche con riguardo al momento in cui deve essere indicato il difensore. " Gli artt. 79 e 96 del Dpr 115/02, nel regolare i requisiti per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato non richiedono la nomina del difensore, sicchè , a fortiori, laddove essa nomina sia contenuta nell'istanza di ammissione non può comunque costituirne causa di rigetto. L'art. 80 Dpr 115/02, nel prevedere che la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato possa nominare esclusivamente un difensore iscritto all'elenco dei patrocinatori ( regola che conferma il principio per cui l'ammissione dell'istante costituisce momento precedente rispetto alla nomina difensiva ,alla quale l'ammissione stessa è indifferente ) riverbera i suoi effetti non già sul provvedimento di ammissione al patrocinio , ma sul successivo momento della liquidazione degli onorari professionali al difensore nominato, dal momento che ai sensi dell'articolo 82 Dpr 115/02 essa liquidazione potrà disporsi esclusivamente nei confronti di un difensore iscritto nell'elenco previsto e disciplinati dai precedenti artt. 80 e 81 dpr 115/02". La disciplina va pertanto ricostruita nel senso che l'istante ha titolo all'ammissione al patrocinio a spese dello stato in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 96 (..); una volta ammesso , ha facoltà di nominare un difensore di fiducia o di rimettersi ad un difensore di ufficio. (..) Laddove , poi, l'istante nomini un difensore di fiducia non iscritto all'elelnco , per le attività da questo svolte la liquidazione ex articolo 82 sarà negata, senza che ciò influisca sull'affidamento dell'istante (...) e con la conseguenza per cui i rapporti interni tra difensore e difeso si svolgeranno secondo le ordinarie norme che regolano il contratto d'opera professionale".