la questione posta sulla composizione del Tribunale adito per la liquidazione di onorari di avvocato, ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 L. n. 794/1942 con riguardo a prestazioni rese nei confronti del proprio cliente, va risolta affermando la dovuta collegialità di quella composizione, rispetto alla composizione monocratica, nella specie assunta e da cui consegue la nullità del provvedimento impugnato. Ed invero, premesso che l’anzidetto procedimento di liquidazione è procedimento camerale, tale definito dal legislatore e premesso altresì che la questione di riparto della cognizione tra giudice monocratico e giudice collegiale opera all’interno del medesimo ufficio giudiziario ed ontologicamente attiene al tema della costituzione del giudice, non già a quello della competenza, relativo al riparto di cognizione tra uffici giudiziari diversi, l’indicato rilievo di collegialità della composizione del Tribunale e affatto desumibile dalla lettera dell’art. 50 bis c.p.c. inserito nel DLGS. 19 febbraio 1998 n. 61, prima della proposizione della domanda nel 1999.