In ordine alla determinazione degli onorari dell'avvocato in una lite conclusasi con transazione, giacché per la sussistenza delle reciproche concessioni ciascuna parte non è né vincitrice né perdente, la determinazione del valore della causa deve essere compiuta tenendo conto della somma effettivamente corrisposta, e non di quella originariamente richiesta, essendo irrilevante che il pagamento sia a carico del cliente o dell'avversario. Ciò implica che, nella determinazione del compenso del professionista, il giudice eserciti un potere discrezionale, di cui deve però dare, sia pure in forma succinta, motivazione.