L’art. 9, co. 5, della L. n. 27/2012 ha comportato l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale”. Ne consegue che, ai fini del procedimento monitorio, il professionista potrà avvalersi, quale prova per l’ingiunzione, dell’accordo con il cliente di cui all’art. 9, co. 4, L n. 27/2012 oppure del preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta infatti di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto “economico”.