E' illegittima la cancellazione dal Registro dei Praticanti per decorrenza del sessennio. Cancellazione dal Registro dei praticanti.- Illegittimità. Norma regolamentare derogatoria. Illegittimità - Disapplicazione - L'art. 8 co. 1, L.P., non pone alcun limite di durata all'iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l'esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell'ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 febbraio 2011). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 196