Sussiste la violazione del divieto sancito dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito con legge n. 36 del 1934, allorché un avvocato abbia assunto la qualità di amministratore unico di una data società, essendo al riguardo irrilevante la circostanza che la predetta società sia formalmente e di fatto inattiva. La non operatività, infatti, non scrimina siffatta condotta, dal momento che tale condizione è effimera, priva di stabilità, essendo soggetta a condizioni di mercato e che non priva la società della sua qualità di impresa, né la sottrae agli adempimenti ed ai controlli previsti dalla legge, con la conseguenza che essa è una condizione contingente. Cass. civ. Sez. Unite, 28-02-2011, n. 4773 P.A. c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e altri