Cass. civ., Sez. Unite, 12 dicembre 2012, n. 22785 AVVOCATO La reiscrizione nell'albo degli avvocati del professionista destinatario della sanzione disciplinare della cancellazione, non è soggetta al necessario decorso del termine di cinque anni dal provvedimento di cancellazione, non potendosi nell'ipotesi descritta ritenersi analogicamente applicabile la previsione di cui all'art. 47, R.D.L. n. 1578 del 1933 (Legge forense). La cancellazione è, invero, concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, motivo per cui non possono ritenersi sussistenti le condizioni per postulare l'applicazione della richiamata norma anche quando il professionista che chiede la reiscrizione sia stato cancellato dall'albo e non anche dal medesimo radiato.