Va assolto con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", colui il quale, pur avendo presentato la dichiarazione annuale IVA dalla quale emerge la propria esposizione nei confronti dell' Amministrazione Finanziaria, non vi provvede nei termini di legge, a causa di un' obiettiva carenza di liquidità. In una parola, se il contribuente avesse una effettiva volontà elusiva nei confronti del Fisco, certamente non si autoaccuserebbe con una dichiarazione ritualmente presentata. L' art. 10 ter del d.lvo 74/2000 presuppone infatti la sussistenza del dolo specifico che, nel caso di specie, è da ritenersi insussistente. La sentenza in esame costituisce un notevole precedente posto che si discosta in parte anche dall' orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, al contrario, non riconosce alcun effetto "esimente" alle difficoltà economiche del soggetto tenuto ad effettuare il versamento dell' imposta.