Con la sentenza n. 161/2004 la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale della nuova normativa in materia di false comunicazioni sociali. In particolare era stata eccepita l’incostituzionalità della riforma per violazione del principio di ragionevolezza nella parte in cui il legislatore ha sancito la distinzione della fattispecie delle false comunicazioni sociali in due tipologie: una contravvenzionale e una delittuosa. Si è sostenuto