In una recentissima sentenza concernente il reato di manipolazione del mercato la Cassazione ha specificato il concetto di “altri artifici”, dando una risposta al quesito se tale elemento deve essere inteso come una componente dell’elemento soggettivo o della condotta. Secondo la Cassazione deve ritenersi che l’artificiosità, di cui all’art. 185 del Tuif, è un connotato oggettivo della condotta che deve prescindere dall’intenzione del soggetto.