La Corte di Cassazione, in un caso riguardante il reato di false comunicazioni sociali, ha statuito che nel caso di abrogazione di una norma incriminatrice non è consentito al giudice dell'esecuzione la completa rivisitazione del giudizio di merito, nè l'esecuzione di accertamenti ulteriori, al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunciata condanna costituisca o meno reato, ma deve limitarsi ad interpretare il giudicato e, quindi, ad accertare se nella conte