Nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell’autore e quella ex Dlgs 231/2001, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha trovato vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20976/2012. In particolare, “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio della persona giuridica nell’interesse delle quale il reato è commesso”.”Ed infatti, - prosegue la sentenza - nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo”. Non solo, “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso”. I giudici chiariscono infine che “il profitto del reato concorsuale non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito”.