Deve essere consentito alla parte civile di impugnare la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato erroneamente la prescrizione del reato. Del pari,va riconosciuto al giudice di appello che rilevi l'erroneità della declaratoria per prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini civilistici, di entrare nel merito dell'imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunziarsi sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione.