Nel reato continuato, la violazione più grave deve essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista dal legislatore L'articolo 81 del Codice penale prevede la figura del "reato continuato". Questa ricorre quando qualcuno, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. In tal caso, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Si pone quindi il problema di individuare la "violazione più grave" su cui applicare l'aumento della pena. Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato i criteri da utilizzare a tal fine. Precisamente, dice la Cassazione, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 giugno 2013, n. 25939). La Cassazione ha, altresì, affermato il principio per il quale in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.