I giudici della Suprema Corte della Cassazione hanno stabilito che è pienamente valida la querela presentata da un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana e che all'uopo si sia fatto assistere da persona in grado di tradurre le sue espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti, tanto più ove non risulti contestato che quanto riferito dal traduttore sia realmente rispondente alla volontà della persona offesa. E i giudici della Suprema Corte rifacendosi ad un proprio precedente (sent. n. 370/06) ricordano che deve ribadirsi l'insegnamento secondo cui poichè non sussiste l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela , ostandovi peraltro il principio di tassatività fissato dall'art 177 c.p.p. , nell'ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da persona verbalizzante che è in grado di raccoglierne le dichiarazioni.