La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18187/2009, ha precisato che la gelosia, quale stato di profondo turbamento incidente sulla psiche del soggetto, non costituisce circostanza aggravante ex art. 61 n. 1 c.p. (motivi abietti e futili). A tal proposito va ricordato che, in base all’art. 90 c.p., gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.   SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE   Sentenza 4 maggio 2009, n