La ricevuta del fax prova l'avvenuta comunicazione dell'istanza di riesame
Corte Cass. Pen. sent. n. 18203/13
Avv. Giuseppe Tricarico
di Parma, PR
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18203/13 ha stabilito che la ricevuta del fax con la scritta prova l'avvenuta comunicazione dell'atto di impugnazione tra due diverse cancellerie. La Suprema Corte ricorda in proposito di aver da tempo chiarito che le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari anche mediante il deposito dell'atto nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ai sensi dell'art 582 comma 2 c.p.p. E l'art 64, comma 3, disp.att. cpp prevede che la comunicazione tra uffici qualora l'atto impugnato contenga disposizioni concernenti la liberà personale , sia eseguito con il mezzo più celere nelle forme previste dagli artt 149 e 150 del codice e che la trasmissione dell'atto risulta validamente effettuata, se il cancelliere attesta di aver trasmesso il testo originale.
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