Amministraore di condominio e posizione di garanzia (art. 40 II comma c.p.). In capo al medesimo grava il dovere di attivarsi al fine di rimuovere eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità di terzi. Tale obbligo, perlatro, non può dirsi subordinato alla preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento d'urgenza.