Con la sentenza in esame la Cassazione Penale ha ribadito il principio (già enunciato in alcune precedenti pronunce ) secondo cui è inammissibile l'impugnazione (anche in sede di riesame) proposta dal difensore attraverso un telegramma dettato al telefono. La motivazione di tale inammissibilità risiede nel fatto che trattasi "di una modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e dell'identità dell'impugnante come invece avverrebbe attraverso la proposizione della impugnazione mediante spedizione del telegramma dall'ufficio postale ". In definitiva quindi per la Corte l'impugnazione attraverso il telegramma dettato al telefono è inammissibile per difetto dei requisiti previsti dalla legge.