DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE La morte della vittima in ospedale a diversi giorni dal sinistro stradale, l'omessa comunicazione al Pubblico Ministero del decesso quale conseguenza dell'incidente, da parte del personale ospedaliero, e la mancata apertura di un procedimento penale in seguito all'evento, non costituiscono circostanze ostative alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra l'illecito e l'evento costituito dalla morte del soggetto, soprattutto laddove un'impresa assicuratrice abbia fatto luogo alla corresponsione dell'indennizzo in seguito al predetto decesso. E' erronea per violazione di legge la pronuncia giudiziale che nel far luogo al risarcimento del danno in favore dei nipoti ex filio delle vittime di un sinistro stradale a ciò provveda in maniera indiscriminata, riconoscendo, in assenza di qualsivoglia indagine individuale, la medesima somma in capo ad ognuno dei danneggiati. La liquidazione del danno parentale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, ha luogo in base a valutazione equitativa che tenga conto della intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza. CASSAZIONE PENALE Cass. pen., Sez. IV, ud. 17 maggio 2012 - dep. 1 settembre 2012, n. 34747