La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato il principio secondo cui l'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (previsto come obbligatorio dall'art 322 ter cp, richiemato dall'art 640 quater c.p.) stante la natura sanzionatoria di tale misura ablativa , in base alla quale deve escludersi l'applicabilità del regime proprio delle misure di sicurezza patrimoniale ex art. 200, 210 e 236 c.p.