La Corte di Cass. ha affermato il principio secondo cui se la richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere, spetta tuttavia al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, l'ammissione della richiesta di perizia psichiatrica, anche in relazione alle modalità e alla serialità reiterata nel tempo delle condotte di aggressione alla sfera sessuale, e alla lucida e intelligente azione di adescamento compiuta con metodi fraudolenti che in concreto potrebbe risultare inconciliabile con un vizio di mente, parziale o totale.