Arresti domicilari e "spazi condominiali": mancata convalida dell'arresto e insussistenza delitto di evasione.
Tribunale di Catania I Sezione Penale in Composizione Monocratica sentenza numero 1899/15 del 13.04.2015
Avv. Gian Marco Gulizia
di Aci Castello, CT
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Il concetto di abitazione va esteso alle pertinenze di essa, a condizione che esse siano immediatamente raggiungibili e non siano di ostacolo ai controlli di polizia. Mancata convalida dell'arresto di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del c.d. "braccialetto elettronico" ed assoluzione dal delitto di evasione perchè il fatto non sussiste.
[...] Si è infatti accertato nel caso in esame che l'imputato è stato visto conversare con una persona fuori dal portone della propria abitazione ma che egli si trovava in prossimità dello stesso, e che l'abitazione è inserita all'interno di uno spazio condominiale a sua volta delimitato da un cancello.
Tale circostanza induce a ritenere insussistente il delitto di evasione, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che estende il concetto di abitazione alle pertinenze di essa, a condizione che esse, come nel caso di specie, siano immediatamente raggiungibili dal soggetto senza soluzione di continuità e non siano di ostacolo ai controlli di polizia, con la conseguenza che in tali casi rientrano nel < concetto di abitazione un'area condominiale, un giardino o un cortile, non potendosi intenedere l'abitazione esclusivamente come un appartamento in senso stretto, cioè come una serie di locali chiusi, ma dovendo, al contrario, essere considerata il luogo dove viene espletata la vita domestica e privata> (Cfr. Cass. sent. 4396/14 Radice).
Non impedisce tale conclusione la circostanza, riferita dai verbalizzanti, che successivamente è pervenuta alla centrale operativa la segnalazione che i limiti spaziali su cui era tarato il c.d. braccialetto elettronico erano stati superati: invero, per un verso non può escludersi che la segnalazione del sistema sia conseguente alla traduzione del Viscuso dopo l'arresto ( visto che il verbalizzante esaminato ha riferito che sono passati solo pochi minuti dal loro iniziale intervento) e per altro verso si rileva che non può dipendere dalla discrezionalità dei tecnici e della P.G. la delimitazione di tali limiti.
Quel che rileva è che, come si ribadisce, nella specie manca del tutto la prova che l'imputato volesse evadere dagli arresti domiciliari, parlando con un conoscente (senza che ciò gli fosse vietato in sede di applicazione dell'ordinanza cautelare) in prossimità della porta della sua abitazione inserita un uno spazio condominiale delimitato da un cancello rispetto allo spazio pubblico.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [...] dal delitto ascrittogli perchè il fatto non sussiste.
Catania, 28 Aprile 2015.
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