Ricostruendo, pertanto, il quadro normativo di riferimento, le Sezioni Unite giungono ad enunciare il seguente principio di diritto: “l'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva”. Infine, qualora l'esito positivo del periodo di prova cui è sottoposto l'affidato al servizio sociale determini l'estinzione della pena, sia pure soltanto detentiva, è positivamente scritto nell'art. 47, comma 12, Ord. Pen., dal medesimo testo si ricava che da ciò consegue anche l'estinzione di "ogni altro effetto penale".