AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE – ESTINZIONE DEGLI EFFETTI PENALI – CONSEGUENZE SULLA RECIDIVA. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’estinzione di ogni effetto penale determinata, per dettato dell’art. 47 comma dodicesimo ord. pen., dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle condanne relative non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, discendendo tale conseguenza dalla previsione dell’art. 106 cod. pen..