La Corte Suprema di Cassazione, respingendo il ricorso dell’imputata, ricorda la sua Giurisprudenza consolidata che stabilisce come l'articolo 76 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa, stabilendo la sanzione penale per dichiarazioni mendaci e atti falsi, rimanda al Codice Penale e alle Leggi speciali in materia: dunque, per il reato dell'articolo 483, risponde il privato che pone false attestazioni circa gli stati, le qualità personali e i fatti così come da articolo 46 del Testo Unico per ottenere determinati benefici.