Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale nei confronti di un imputato per il reato di cui all'articolo 490 c.p., per aver occultato con nastro adesivo una lettera della targa della autovettura con cui circolava per renderla non riconoscibile, la Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2018, n. 9013) - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il fatto integrava il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. per la contraffazione/modificazione della targa - ha, diversamente, ribadito il principio secondo cui integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2018, n. 9013)