Commette il reato di falso chi occulta con nastro adesivo una cifra della targa
Cassazione Penale Sezione VI sentenza 27 febbraio 2018, n.9013
Avv. Diego Pedicini
di Napoli, NA
Letto 186 volte dal 10/04/2018
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale nei confronti di un imputato per il reato di cui all'articolo 490 c.p., per aver occultato con nastro adesivo una lettera della targa della autovettura con cui circolava per renderla non riconoscibile, la Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2018, n. 9013) - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il fatto integrava il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. per la contraffazione/modificazione della targa - ha, diversamente, ribadito il principio secondo cui integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2018, n. 9013)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 6 articoli dell'avvocato
Diego Pedicini
-
Prove penali valenza probatoria registrazioni dell'imputato
Letto 322 volte dal 09/04/2021
-
Problematiche relative alle richieste di rinvio per contemporanei impegni professionali
Letto 494 volte dal 25/05/2018
-
Spese processuali criteri per la compensazione delle spese
Letto 236 volte dal 24/05/2018
-
Compenso e spese procedura per avvocati
Letto 331 volte dal 05/03/2018
-
ABROGAZIONE TARIFFE Dibattito De iure condendo
Letto 1680 volte dal 23/02/2012