L’ordine del questore al “tifoso” di presentarsi presso il commissariato in concomitanza con lo svolgimento delle partite di calcio può essere convalidato dal Gip anche senza una specifica motivazione ma semplicemente richiamando i fatti accaduti e l’informativa delle forze di Polizia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 46223/2011, bocciando il ricorso di due ultrà a cui era stato imposto l’obbligo di presentarsi alla polizia mezz’ora dopo l’inizio e prima della fine della partita. Per la Cassazione nel giudizio di convalida il magistrato deve svolgere un controllo di legalità non meramente formale “in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa”. Tuttavia, con riguardo alle ragioni di "necessità ed urgenza" la giurisprudenza della Suprema corte ha chiarito che la motivazione sulla "necessità" non richiede obbligatoriamente formule esplicite, potendosi anche desumere dalla gravità del fatto e dalla inaffidabilità del soggetto sempre in relazione al fatto ascrittogli. Con riferimento alle ragioni di "urgenza" la motivazione invece si impone soltanto nei casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del giudice, in relazione dunque a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria. Non solo, l’urgenza va rapportata non ai fatti accaduti ma alla prossimità temporale di nuove manifestazioni sportive. Per quanto riguarda le deduzioni difensive, esse anche quando non espressamente confutate, se logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese. Perciò, l’onere motivazionale può ritenersi assolto anche nel caso in cui, essendosi dato atto dell’avvenuto esame delle stesse, sia chiaramente desumibile dal complessivo tenore del provvedimento che il giudice abbia inteso implicitamente escluderne la fondatezza. In ultimo, l’ordine di presentazione alla Polizia può ben estendersi anche alle partite “amichevoli” e a tutti gli impegni della squadra purché siano individuabili con certezza dal destinatario attraverso i normali mezzi di comunicazione