Se l'attività notturna di panificazione non arreca disturbo ad un numero indeterminato di persone, non ricorre la fa. E' quanto ha affermato la Prima Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 5 settembre 2011, n. 33072. Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, l’art. 659 c.p. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma - disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - richiede l’accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma - esercizio di professione o mestiere rumoroso - prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto iuris et de iure ogni volta che l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità.