In caso di guida in stato di ebbrezza, a seguito della Legge n. 120/2010, il sequestro e la confisca del veicolo possono essere disposti dal Prefetto, e non più dal Giudice penale. La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 16 novembre 2010, n. 40523, ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 186 del Codice della strada dalla Legge n. 120/2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria). Allo stesso modo l’istituto del sequestro del veicolo, prodromico alla confisca, deve configurarsi non più come sequestro penale nell'ambito delle misure cautelari reali, bensì come sequestro amministrativo. Da ciò consegue che oggi, in caso di guida in stato di ebbrezza, il sequestro e la successiva confisca del veicolo potranno essere disposti solo dall'autorità amministrativa (il Prefetto), secondo la procedura di cui all'articolo 224 ter, comma 2, del Codice della Strada, e non più - come avveniva in precedenza - dal giudice penale. Inoltre, per opporsi al provvedimento di sequestro (amministrativo) dovrà applicarsi la procedura prevista dall'articolo 205 del Codice della strada. L'applicabilità di tali procedura scaturisce dall'espresso rinvio all'articolo 224 ter, contenuto negli articoli 186 e 187 del Codice della strada, che criminalizzano la guida in stato di ebbrezza.