Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3041/2012, rigettando il ricorso di un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza prima dal tribunale e poi dalla Corte di appello di Brescia. I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3041/2012, rigettando il ricorso di un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza prima dal tribunale e poi dalla Corte di appello di Brescia. Per la Suprema corte dunque l’accertamento medico del tasso alcolemico proveniente da un ospedale “integra un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice” e ciò “tanto più in sede di giudizio abbreviato e dopo un’opposizione a decreto penale, nel corpo della quale nessuna eccezione di invalidità degli atti è stata formulata”