Nel caso in esame lo straniero aveva visto rigettare l'istanza di emersione ex art. 1 ter, legge 102/2009, presentata in suo favore, in quanto era risultata la sua condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98 (indebito trattenimento), reato ritenuto ostativo stante il medesimo trattamento sanzionatorio di cui all'art. 381 cpp, la cui elencazione è richiamata dalla legge 102 ai fini del rigetto della detta istanza. La tematica è di stretta attualità ma è esplosa in tutta la drammaticità dell'impossibilità per molti stranieri di ottenere la regolarizzazione della propria posizione nonostante il possesso dei requisiti di legge (ed anzi, con il sapore di una clamorosa beffa perchè la dichiarazione di emersione si tramuta in una sorta di auto-denuncia della propria clandestinità) già da molto tempo, con iniziali pronunce che si sono fermate ad un apparente dato letterale. L'irragionevolezza dell'escludere dalla regolarizzazione, che dovrebbe riguardare degli stranieri in stato di clandestinità, proprio quei medesimi stranieri, solo per il fatto di essere stati condannati per quel loro stato (peraltro sotto sospetto di incostituzionalità), è indiscussa e, tuttavia, non pare sinora essere stata "argomento vincente" con Prefetture e Questure. La sentenza in commento, attraverso una articolata ma ferrea esegesi delle norme, giunge ad una soluzione apprezzabile, che se condivisa anche da altri TAR potrebbe condurre alla rapida definizione di molte situazioni simili. massima: è necessario stabilire, ai fini della dichiarazione di inammissibilità alla procedura di regolarizzazione ex art. 1 ter, legge 102/2009, se il legislatore abbia ritenuto di rinviare alle fattispecie, complessivamente intese, tratteggiate negli artt. 380 e 381 c.p.p., senza voler riconoscere rilevanza decisiva all’elemento sanzionatorio, ossia alla pena edittale, ma richiamando tutta la disciplina giuridica ivi contenuta, comprese le misure dell’arresto obbligatorio o facoltativo per i soggetti colti in flagranza di reato, oppure abbia deciso di fare riferimento al solo trattamento sanzionatorio prescindendo dagli altri aspetti, pure disciplinati negli stessi articoli citati. In proposito, appare evidente dalla formulazione dell'art. 1 ter che il richiamo sia all'intera disciplina giuridica dei citati articoli del codice di procedura penale, sicchè il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98, non può ritenersi sussumibile nell'elenco di cui all'art. 381 c.p.p. (il trattamento sanzionatorio è il medesimo, ma per il reato di cui alla legge speciale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, non l'arresto facoltativo, come invece per l'art. 381 c.p.p.) e quindi non ostativo all'accoglimento della domanda di regolarizzazione. Si consideri poi l'irragionevolezza di una soluzione che porti al rigetto di una tale domanda in presenza delle stesse condizioni di fatto (commissione del reato di cui al citato articolo, ossia indebito trattenimento sul territorio nazionale), con il solo discrimine che vi sia stato il rintraccio (e la condanna) dello straniero o no.