Droga: lo spaccio va sempre provato non si può desumere dalle dosi elevate.
Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 11 febbraio 2013 n. 6571
Avv. Fabio Cornacchia
di Roma, RM
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Dosi elevate di stupefacenti rinvenute nella disponibilità di una persona non bastano a provare che questa è dedita ad attività di spaccio. Lo sottolinea la Corte di cassazione, con la sentenza 6571/2013, annullando con rinvio la condanna per detenzione ai fini di spaccio inflitta dalla Corte d'appello di Napoli a un 29enne trovato in possesso di un grammo di cocaina e 15 grammi di hashish. «Va innanzitutto riaffermata - scrivono i giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte - l'applicabilità delle comuni regole probatorie anche nella materia della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio»: si deve «escludere - osservano gli 'ermellini’ - che la relativa norma incriminatrice introduca una qualsiasi forma di prova legale, in particolare di presunzione di colpevolezza, come pure talora è stato affermato quale conseguenza della previsione di 'dosi medie’ individuate per ciascuno stupefacente; il superamento delle quantità predette da parte del detentore di droga non dimostra, di per sé, che la droga sia destinata all'uso di terzi». Leggendo il testo dell'articolo 73, Dpr 309/90, gli alti giudici sottolineano che «l'interpretazione letterale di tale disposizione di legge dimostra con immediatezza che non si è in presenza di una ipotesi di presunzione, sia assoluta o relativa, di responsabilità penale in caso di superamento della citata soglia dei 'limiti massimi’». Inoltre, il «superamento dei limiti tabellari non può neanche rappresentare - osserva ancora la Cassazione - una presunzione relativa, nel senso che, superato il limite delle tabelle, sia l'imputato a dovere offrire la prova insuperabile della destinazione ad uso personale». Nella norma, conclude la sentenza, «non vi è alcuna finalità di invertire le regole in tema della prova della responsabilità penale»: tale prova «secondo i criteri ordinari, dovrà essere fornita dall'accusa, che potrà certamente valorizzare, ma nello specifico contesto fattuale, i parametri citati quali indizi ed utilizzare le tabelle per la corretta individuazione del numero di dosi utili che possano essere ricavate dalle varie e numerose sostanze inserite nell'elenco delle sostanze stupefacenti
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