La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità - nel caso di cessione di stupefacenti - non costituisce un diritto dell'imputato, ma è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice pur in presenza dei presupposti richiesti dalla legge e del parere positivo del p.m.. Il giudice è libero di decidere, sia non accogliendo tale richiesta, anche a fronte del parere positivo del p.m., sia accogliendola, andando di contrario avviso alle determinazioni sfavorevoli del p.m.. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non costituisce, infatti, un diritto dell'imputato, essendo rimessa la relativa applicazione all'apprezzamento discrezionale del decidente, da esercitarsi avendo riguardo principalmente al parametro costituzionale espresso dall'art. 27.