per la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 659 cod. pen. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, disturbate (Sez. 1, n. 1394, 09/12/1999, Bedigni, rv. 215327), tuttavia, trattandosi di reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone (Sez. 1, n. 40393, 08/10/2004, Squizzato)