Nell’ipotesi di confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, non integra la nozione di appartenenza a persona estranea allo stesso la mera intestazione a terzi del bene. Ciò in quei casi in cui precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l’autore dell’illecito ad avere la disponibilità del bene.La confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea allo stesso.