Visita al figlio negata: marito che minaccia la moglie non commette reato
Cassazione penale , sez. V, sentenza 21.02.2014 n° 8431
Avv. Arianna Biviglia
di Tarquinia, VT
Letto 265 volte dal 14/04/2014
Non commette reato di ingiuria e minaccia l'ex marito che litiga con la moglie che non gli vuole far vedere il figlio, purchè il giudice accerti la sussistenza o la probabilità dell'esimente. E' quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza 21 febbraio 2014, n. 8431. La lite tra i due coniugi era scaturita a seguito del divieto espresso dalla ex moglie nei confronti dell'imputato, di poter far visita alla propria figlia. La donna aveva rifiutato di consegnargli la bambina accampando il suo stato di ubriachezza, non confermato dagli agenti intervenuti sul posto. A seguito di tale condotta , l'uomo aveva reagito con minacce e ingiurie. Il Giudice di pace, interessato della vicenda aveva condannato l'uomo non riconoscendo l'operatività dell'esimente della provocazione, ex art. 62 n. 2 c.p., in relazione al reato di minaccia. Contro la sentenza, ricorreva l'imputato deducendo quale motivazione l'inosservanza della legge penale in merito al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione, motivazione accolta dalla Corte, che si è pronunciata a favore del ricorrente, escludendo dunque la condanna. Le considerazioni di diritto alla base della motivazione presa della Suprema Corte di Cassazione ruotano intorno all'analisi dell'art 62 c.p., che in particolare al n. 2 prevede che attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. Tale circostanza attenuante avente natura soggettiva, ricorre sotto la definizione di provocazione. Essa consta di due elementi essenziali: l'uno, soggettivo, inerisce allo stato d'ira, che determina nell'agente un impulso emotivo incontrollabile, fonte della condotta criminosa; l'altro, oggettivo, è relativo al fatto ingiusto altrui che tale stato emotivo ha determinato nell'autore del reato. L'ingiustizia del fatto, che deve essere oggettivamente riscontrabile, è tale non solo sotto il profilo strettamente giuridico, ma anche per quanto concerne il rispetto delle regole della civile convivenza incontrollabile, fonte della condotta criminosa. Circa l'applicabilità dell'articolo in esame, è previsto che il giudice di legittimità pronunci sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sull' esistenza di una causa di giustificazione; dubbio che deve essere ricondotto a quello contemplato dalle nozioni di “insufficienza” e “contradditorietà” delle prove di cui all'art. 530 comma 2 c.p.p. In caso di allegazione di una causa di giustificazione da parte dell'imputato, incombe su quest'ultimo un vero e proprio onere di produzione degli elementi di indagine al fine di porre il giudice nella condizione di decidere. Al contrario, nell'ipotesi in cui, l'onere probatorio rimane assorbito dall'acquisizione nell'istruttoria dibattimentale di elementi idonei a rivelare l'astratta configurabilità dell'esimente, come nel caso in esame, è compito del giudice procedere ad un'indagine sulla configurabilità e sulla sussistenza ti tale esimente, eventualmente ricorrendo ai suoi poteri di integrazione probatoria. E' proprio intorno all'onere probatorio dell'esistenza o meno dell'esimente della provocazione che si sviluppa la vicenda in esame. Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione, quest'ultima ha ritenuto accoglibile il ricorso dell'imputato proprio in ragione della condotta “manchevole” del Giudice di Pace il quale per poter condannare l'uomo, proprio sulla base di quanto sopra esposto, avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui il rifiuto manifestato dalla donna, consistente nel non voler consegnare la bambina al padre, poteva ritenersi giusto e dunque inidoneo alla configurazione dell'esimente della provocazione o, come si legge in sentenza “ avrebbe dovuto approfondire il tema di indagine qualora avesse ritenuto insufficiente il quadro probatorio acquisito, atteso che l'eventuale dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, per prova insufficiente o per un mero principio di prova, e quindi al di fuori di casi in cui la causa di giustificazione sia soltanto allegata dalla parte e non provata, comporta l'assoluzione dell'imputato”. (Cass. Pen., sez. I,13 maggio 2010, n. 2086).
SEZIONE V PENALE
Sentenza 29 gennaio 2014 - 21 febbraio 2014, n. 8431 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto dal difensore di:
M.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 1/10/2012 del Giudice di Pace di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al calcolo della pena e rigetto nel resto. Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 1 ottobre 2012 il Giudice di Pace di Caltanissetta condannava M.C. alla pena di giustizia per i reati di ingiuria aggravata e minacce commessi ai danni della moglie separata nel corso di una lite sull'affidamento della figlia minore.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
Con il primo deduce l'inosservanza della legge penale e correlati vizi motivazionali in merito al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione in relazione al reato di ingiuria e della corrispondente attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, in relazione a quello di minacce, evidenziando come le intemperanze verbali contestate erano state la reazione dell'imputato all'indebito rifiuto della moglie a fargli esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia minore, circostanza risultante dagli atti. Con il secondo invece il ricorrente lamenta l'assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata in merito alla commisurazione della pena ed alla determinazione dell'aumento della stessa per il reato posto in continuazione. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con riguardo al primo motivo deve infatti osservarsi che dalla stessa sentenza emerge l'acquisizione nel corso dell'istruttoria dibattimentale della prova che la lite tra i due coniugi era stata innescata dal rifiuto della moglie dell'imputato di consegnargli la figlia accampando il suo stato di ubriachezza e che gli agenti di polizia intervenuti per sedare la lite avevano riscontrato l'alito vinoso del M., pur escludendo che lo stesso fosse palesemente ubriaco.
A fronte di tale quadro probatorio il giudice si è limitato a ritenere in maniera apodittica non comprovata la sussistenza di un fatto ingiusto integrante gli estremi della provocazione, escludendo la configurabilità dell'invocata esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2, (il cui eventuale riconoscimento avrebbe inevitabilmente comportato l'applicazione anche dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, in relazione al reato di minaccia), senza spiegare, come invece necessario, per quale motivo il rifiuto opposto all'imputato di vedere la propria figlia non dovesse ritenersi tale.
Deve infatti ricordarsi che certamente incombe sull'imputato, il quale deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente. Ma una volta che tale onere rimane assorbito, come nel caso di specie, dall'acquisizione nell'istruttoria dibattimentale di elementi idonei a rivelare l'astratta configurabilità dell'esimente, spetta al giudice, eventualmente ricorrendo ai suoi poteri di integrazione probatoria, compiere i necessari accertamenti tesi ad escludere la sua sussistenza.
Nella fattispecie, per sostenere la propria decisione, il Giudice di Pace avrebbe quantomeno dovuto illustrare le ragioni per cui il rifiuto di consegnare la bambina al padre - per come emerso dalle prove acquisite - non poteva ritenersi ingiusto ovvero avrebbe dovuto approfondire il tema di indagine qualora avesse ritenuto insufficiente il quadro probatorio acquisito, atteso che l'eventuale dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, per prova insufficiente o per un mero principio di prova, e quindi al di fuori di casi in cui la causa di giustificazione sia soltanto allegata dalla parte e non provata, comporta l'assoluzione dell'imputato (Sez. 1^, n. 20867 del 13 maggio 2010, P.M. in proc. Serroni, Rv. 247569).
2. Quanto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio deve rilevarsi che il giudice si è limitato a determinare soltanto la pena complessiva, impedendo così di apprezzare l'entità dell'aumento applicato per il reato meno grave posto in continuazione.
Nel caso di specie quest'ultimo sembrerebbe essere stato individuato in quello di minacce, le cui pene edittali assai esigue rendevano però ancor più necessario l'esplicitazione dei passaggi intermedi seguiti nella commisurazione di quella finale a fine di consentire un effettivo controllo di legalità sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte del giudice.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Caltanissetta, il quale si atterrà ai principi illustrati, pur conservando autonomia di giudizio e rimanendo dunque libero di giungere alle medesime conclusioni assunte nella sentenza annullata, purchè provvedendo a colmare le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Caltanissetta per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014.
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