Commette il reato di violenza privata il genitore che pretende, con la forza, che la figlia minore lo segua a casa dei nonni per scusarsi di comportamenti insolenti tenuti in precedenza con loro. Per questo la Cassazione, sentenza 42962/2012, ha confermato la condanna - sia penale che al risarcimento dei danni morali - a carico di un papà che aveva trascinato per alcuni metri la figlia minore per farle presentare le sue scuse al nonno con il quale si era comportata da maleducata. Senza successo l'uomo un sessantenne di Molfetta (Bari), ha sostenuto che intendeva solo "indurre" la ragazzina, Stefania, "a scusarsi con il nonno". Il fatto era avvenuto nel marzo del 2004, quando il padre era andato a prendere la figlia all'uscita di scuola "dirottandola" dal normale tragitto verso casa per portarla dai nonni. Per la Suprema Corte - che ha condiviso il verdetto della Corte di Appello di Bari il 20 aprile 2011 - "quali che fossero le finalità educative perseguite dall'uomo, il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza". "La costrizione fisica nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è eccedente i limiti della causa di giustificazione". Ad avviso dei supremi giudici il comportamento paterno è stato connotato dalla "illiceità delle modalità violente, ed esageratamente coercitive, con cui l'azione sulla minore era stata condotta". Pertanto in favore di Giuseppe non è stato riconosciuta l'operatività dello 'ius corrigendi’ da lui invocato. Del tutto "ininfluente" è stato ritenuto, inoltre, dalla Suprema Corte il fatto che il padre avesse la "potestà genitoriale" sulla figlia, insieme alla madre affidataria della minore dopo la separazione della coppia. Anche con la patria potestà, i figli - concludono i supremi giudici dichiarando "inammissibile" il ricorso del padre e condannandolo anche a versare mille euro alla Cassa delle ammende - non si possono trascinare. L'entità delle pena inflitta all'uomo non è riportata in sentenza. Certo è che per quel 'trascinamento’, la bambina sarà risarcita. Il primo grado si era svolto innanzi al Tribunale di Trani.