In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare tocca alla Difesa provare che l'onerato non è in grado di provvedere a quanto di suo onere. Il Tribunale Penale di Napoli , V Sezione penale, con la sentenza numero 6700/2013 ha ribadito un principio spesso trascurato nei giudizi di merito in tema di condotta rilevante ai sensi dell'articolo 570 cp . Nel caso di specie pure a fronte dell'assenza di ogni contributo alimentare da parte del padre , la Difesa aveva eccepito che fosse onere dell'Accusa provare che l'imputato avesse reddito, ritenendo che altrimenti rimanesse non fosse provata la colpevolezza . La sentenza ha invece precisato che " in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare , incombe pur sempre all'imputato- come in tutte le cause di giustificazione del reato - l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità" ad adempiere . " l'obbligato è tenuto comunque ad adoperarsi per adempiere alla sua prestazione e un padre sano , abile al lavoro e di giovane età , quale appunto deve ritenersi l'odierno imputato, ha l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere idoneamente alle necessità dei figli".