Il locus commissi delicti della diffamazione telematica e’ da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da piu’ fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e cio’ anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purche’ l’offesa sia stata percepita da piu’ fruitori che si trovano in Italia. L'immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (articolo 595 c.p.p., comma 3). Esso si consuma anche se la comunicazione con piu’ persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall’agente.