Stalking, divieto di avvicinamento e frequentazione col figlio comune alla persona offesa
T R I B U N A L E D I N A P O L I SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI UFFICIO QUARTO Napoli, 23 febbraio 2011
Avv. Domenico Pennelli
di Napoli, NA
Letto 3150 volte dal 08/04/2011
Nelle ipotesi di reato di " stalking" , laddove vi sia stata la relativa applicazione di provvedimenti interdittivi emessi con l' ordinanza cautelare di cui all' art. 282 ter - co 2 - c.p.p., va precisata la reale portata degli stessi , nel senso che tale interdizione non va intesa in modo estensivo ma va, conseguentemente, riferita esclusivamente al soggetto passivo di tale comportamento delittuoso.
Il Giudice delle indagini preliminari dott. Luigi Giordano, letta l’istanza depositata dal difensore di A. A., sottoposto alla misura cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. volta ad ottenere l’autorizzazione a frequentare il figlio minore B., che vive con la madre; OSSERVA L’indagato, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento a B.C., in data 21 febbraio 2011, ha reso interrogatorio ex art. 294 c.p.p, richiedendo più volte di conservare il rapporto con il figlio avuto dalla persona offesa ed evidenziando le sofferenze che il provvedimento applicato provocherebbe a costui che vive con B.C. Con l’ordinanza cautelare, ai sensi dell’art. 282 ter, co. 2, c.p.p., questo GIP si era espressamente riservato di valutare il tema del rapporto dell’indagato con il figlio all’esito dell’interrogatorio. Ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p., infatti, con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, “qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone”. Tra i prossimi congiunti, ovviamente, sono ricompresi anche i figli. Il GIP, tuttavia, può intervenire su tale relazione solo “ qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela” che devono riguardare proprio i figli. Nel caso di specie, dagli atti di indagine non emergono elementi tali da far ritenere che il reato ipotizzato a carico dell’indagato consista anche in condotte relative al figlio. Nessuna indicazione in questo senso si evince dalle dichiarazioni della persona offesa e delle persone informate sui fatti ascoltate. Dagli atti risulta solo un rapporto difficile tra l’indagato ed il primo figlio della B.C. Il dato normativo, pertanto, non consente un intervento del giudice penale in detto ambito, né può o deve essere impedito il rapporto tra il padre ed il figlio. Del resto, si tratta di una relazione affettiva essenziale alla crescita del minore che ha già tredici anni e che è seguito dal padre costantemente come affermato dal genitore durante l’interrogatorio di garanzia. Ne consegue che questo GIP deve limitarsi a precisare che il divieto di avvicinamento riguarda solo la persona offesa B. C. ed i prossimi congiunti di costei (il primo figlio della donna in particolare) e che l’indagato può liberamente frequentare il figlio A. A.,con le modalità che ritiene opportune, nel rispetto dei limiti derivanti dal rispetto del provvedimento cautelare in esecuzione. Tanto premesso, P.Q.M. Precisa che il divieto di avvicinamento riguarda solo i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa B.C. ed i prossimi congiunti di costei ad eccezione di A. A. Autorizza l’indagato a frequentare il figlio A. A., rispettando le modalità indicate nel provvedimento cautelare. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
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