La situazione di conflitto tra coniugi non esclude il delitto di atti persecutori. E' quanto emerge dalla sentenza 11 febbraio 2014, n. 6384 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il fatto trae origine da uno scambio di numerose telefonate a contenuto minaccioso tra due ex coniugi. I giudici di prime cure, ritenendo insussistente il delitto di atti persecutori, stante la presenza di una situazione di conflittualità tra le parti, escludeva l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idoneo ad integrarlo; pertanto, secondo giurisprudenza di legittimità, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Cass. pen., Sez. V, n. 29872 del 26 luglio 2011, Rv. 250399; Cass. pen., Sez. V, sentenza 21 settembre 2010, n. 34015 Rv. 248412). Nella fattispecie il Tribunale di Brescia riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di stalking, che richiede un perdurante stato di ansia o di paura e non già una mera ripetizione di condotte lesive, osservando che il notevole flusso telefonico a contenuto minaccioso non era univocamente sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico in capo alla vittima in quanto risultavano anche molte telefonate in uscita dalla vittima all'imputato. La presenza di un contesto conflittuale tra ex coniugi doveva condurre a ritenere sussistenti degli estremi dell'ingiuria, minaccia e molestia, per i quali non è ammessa la misura cautelare, ma non degli atti persecutori. Secondo gli ermellini, la crisi della relazione di coppia tra i due coniugi non è assolutamente idonea ad escludere o ridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di atti persecutori, ma appare assai rilevante, tant'è che l'art. 612-bis, al secondo comma, c.p., prevede addirittura come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.