La mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente,non esime l’infermiere dalla responsabilità per omicidio colposo se poi avviene il decesso del paziente stesso, a causa di un grave trauma contusivo conseguente ad una caduta accidentale. Per la Corte, infatti, è evidente che vi sia un obbligo di protezione in capo all’infermiere, in ragione delle mansioni esercitate e quindi della posizione di garanzia rivestita, ad adottare la misura dell’apposizione delle sponde al letto “volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili”, non potendo tra l’altro l’imputata giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l’Intervento del medico di guardia. Ritiene la Corte inoltre superflua la richiesta di verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico poiché tale accertamento non avrebbe condotto all’esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata.