Responsabilità medica dell'infermiere al 118 per aneurisma. Profili penali- Elemento soggettivo. Esclusione.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-07-2015) 10-09-2015, n. 36674
Avv. Alberto Sagna
di Roma, RM
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Non sussiste il reato di omissione di atto d'ufficio per gli infermieri addetti al 118 del P.S. ove si siano attenuti ai protocolli medici a disposizione, attivandosi non appena i sintomi denunciati si sono rivelati coerenti con la patologia che necessitava di un intervento urgente. Sulla base di tale ricostruzione è corretta l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato previsto ex art. 328 c.
Svolgimento del processo
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Padova in data 31 marzo 2011 e impugnata dagli imputati, ha assolto M.G. e Mo.St. dal reato di omissione d'atti d'ufficio perchè il fatto non costituisce reato.
Ai due imputati, infermieri addetti alla centrale operativa 118 dell'Ospedale di (OMISSIS), era stato contestato il reato di cui all'art. 328 c.p. per non essere intervenuti tempestivamente a prestare soccorso a B.F., che aveva chiamato il 118 una prima volta alle ore 14.11, lamentando dolori alla schiena, vomito, sudorazione e mancanza di respiro, soccorso che avveniva - solo dopo altre cinque chiamate - alle ore 15.21 per constatare l'avvenuto decesso del B. per un aneurisma disseccante.
La Corte d'appello ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ritenendo che si sia trattato di un errore da parte degli imputati nella valutazione della patologia riferita.
2. Contro questa decisione il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'errata applicazione dell'art. 328 c.p. e il vizio di motivazione.
In particolare, si contesta la sentenza per avere ritenuto necessario il dolo specifico nel reato di omissione di atti d'ufficio, anzichè quello generico e per aver riconosciuto all'operatore sanitario una assoluta discrezionalità nella valutazione delle urgenze.
Si sottolinea, inoltre, che i sintomi riferiti telefonicamente prima dal B. e poi dal figlio consentivano di delineare un quadro clinico preciso della diagnosi poi risultata confermata a seguito del decesso, cioè di un aneurisma disseccante dell'aorta, sintomi che erano ben descritti e riferiti proprio a tale patologia nelle linee guida fornite agli infermieri del 118, in cui si individua come prima diagnosi del mal di schiena non traumatico l'aneurisma disseccante dell'aorta, cioè una patologia gravissima a rapida evoluzione.
3. Nell'interesse degli imputati l'avvocato ____ ha depositato una memoria difensiva in cui rileva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi; inoltre, nel merito sostiene che il ricorrente non abbia considerato che l'aneurisma disseccato non era sospettabile in quanto tra i sintomi riferiti vi era solo il mal di schiena, ma non la mancanza di coscienza del paziente, sintomo che lo stesso manuale utilizzato dagli infermieri del 118 riferisce alla patologia in questione.
Motivi della decisione
4. I motivi dedotti sono manifestamente infondati.
Invero, deve riconoscersi che la decisione adottata dalla Corte d'appello abbia fatto una corretta applicazione del reato contestato attraverso una attenta ricostruzione dei fatti.
Il ricorrente contesta che le decisioni sulla tempestività dell'intervento sanitario siano sempre riconducibili ad una valutazione discrezionale dell'operatore sanitario, suscettibile di essere errata, in quanto in tal modo si giungerebbe ad una ingiustificata esenzione da responsabilità penale dei medici e degli infermieri. Tale preoccupazione è senz'altro fondata, ma il caso in questione non è stato risolto affermando la incontrollata discrezionalità degli operatori sanitari, nella specie infermieri.
La Corte territoriale, con una motivazione sintetica, ha preso in esame la circostanza che si trattava di infermieri e non di medici e che in quanto tali erano tenuti a rispettare, in modo tendenzialmente formale, i protocolli medici indicativi della patologia in relazione alla sintomatologia riferita dal paziente, nella specie a mezzo telefono. Infatti, nel corso della prima telefonata risulta che il B. abbia riferito di avere forti dolori alla schiena; ebbene secondo i protocolli il dolore alla schiena non traumatico in assenza di perdita di conoscenza non può portare ad una diagnosi di aneurisma disseccante, soprattutto nel caso in esame in cui risultava che il paziente era stato operato alla colonna vertebrale; solo nella telefonata effettuata dal figlio del B. è emersa la gravità della situazione, avendo riferito della perdita di conoscenza del padre ed in seguito a questa chiamata i due operatori sanitari hanno dato le necessarie disposizioni all'autoambulanza, con un ritardo di pochi minuti.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 328 c.p. risulta del tutto giustificabile, dal momento che i due imputati si sono attenuti ai protocolli medici a disposizione, attivandosi non appena i sintomi denunciati si sono rivelati coerenti con la patologia che necessitava di un intervento urgente. D'altra parte, in assenza di un medico i due infermieri non avrebbero potuto che affidarsi ai protocolli, sicchè l'errore in cui sono incorsi è giustificabile in relazione alle prime indicazioni dei sintomi non corrispondenti alla patologia in seguito riscontrata.
Correttamente i giudici di secondo grado hanno escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto nel delitto di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (cfr., Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Notarpietro; Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Scopellitì).
5. La manifesta infondatezza dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2015
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