Il soggetto responsabile di stalking è tenuto a cambiare strada se incontra la vittima, anche casualmente. Ciò indipendentemente dal fatto che quel luogo sia elencato nella misura cautelare del divieto di avvicinamento emesso dai giudici in attesa del processo. Con la sentenza in esame gli ermellini affermano che, nella misura del divieto di avvicinamento, "assume primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell'indagato, cha facendo temere la vittima per la propria incolumità finiscano per condizionare e pregiudicare la fruizione di queste libertà". La predeterminazione tassativa dei luoghi frequentati dalla vittima risulterebbe dissonante con le finalità della stessa, ponendosi come una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della vittima di stalking. La vittima, infatti, sarebbe costretta, in caso contrario, a contenere la propria libertà di movimento nel novero dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, "ad una condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stata riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa".