In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570, comma secondo, n.2, cod. pen., occorre distinguere tra assegno alimentare stabilito dal giudice civile e “mezzi di sussistenza” essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Nella nozione penalistica dei mezzi di sussistenza rientra tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, medicinali, alloggio) nel momento storico in cui il fatto è commesso: essa pertanto può non coincidere con l’importo dell’assegno alimentare. Ai fini della sussistenza del reato in questione, per avere il soggetto fatto mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate in tale disposizione di legge, devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste in via fondatamente presuntiva in re ipsa, stante la naturale impossibilità di costoro di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso la responsabilità penale del genitore il quale aveva dimostrato la pendenza in suo danno di un pignoramento dello stipendio che aveva ridotto la sua effettiva capacità economica. Inoltre, la compresenza di analoghi obblighi di mantenimento verso altri due figli poneva l’imputato nella impossibilità di far fronte ai propri impegni.