La Cassazione ha rilevato che il reato di cui al 570 c.p. secondo comma n. 2, non si concretizza con "qualsiasi forma di inadempimento"; di conseguenza, le difficoltà economiche in cui versa l'obbligato e quando lo stesso si trovi nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, creano le condizioni che giustificano il comportamento omissivo. Vieppù, per arrivare alla condanna, "deve trattarsi di inadempimento serio e sufficientemente, protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire". Posto che l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione, e che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 configura una condotta con dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione essendo sufficiente per la sua realizzazione, il concretizzarsi di una volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità (Cass. pen. n. 5431/1985); gli ermellini hanno inteso specificare che il mancato versamento dell´obbligo contributivo, a determinate condizioni, non implica, automaticamente, la configurabilità del reato, se ed in quanto si dimostri l´impossibilità di adempiere da parte del soggetto tenuto ad assolvere a detto obbligo. Confermando il principio che se l'obbligato è economicamente incapace di provvedere, non si configura la responsabilità penale, del resto, impossibilia nemo tenetur. Inoltre, introducendo il principio in base al quale spetta al giudice determinare “la gravità e quindi” ”l'attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare” ossia valutando il necessario elemento psicologico in ragione di un inadempimento serio sul piano oggettivo ai fini della sussistenza di tale reato.